5 gennaio 2022
I servizi abitativi pubblici in Lombardia sono regolati dalla legge regionale 8 luglio 2016 n.16 (l.r.16/2016) e dal regolamento regionale n.4 agosto 2017. Con il Comunicato n.111 del 26 luglio 2018 pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) Serie Ordinaria n.31 del 1 agosto 2018, sono state rese pubbliche le indicazioni operative in ordine all'applicazione dell'art.28 comma 3 del regolamento regionale 4 agosto 2017.
Con la Legge regionale n. 16/2016 di riforma delle politiche abitative (art. 6), Regione Lombardia considera l’Ambito territoriale del Piano di Zona di cui all’art. 18 della Legge Regionale n.3/2008 quale riferimento per la programmazione dei servizi abitativi.
Il 12 marzo 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 8 marzo 2019 n.3 " Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4 "Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici" pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (Burl Supp. n.11 del 12 marzo 2019) .
Con il Comunicato 2 aprile 2019 n.45, pubblicato sul BURL, Serie Ordinaria 14 del 4 aprile 2019, Regione Lombardia ha fornito indicazioni operative in ordine alla programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale a seguito dell’approvazione del regolamento regionale n. 3/2019.
A decorrere dal 14 dicembre 2019 con la l.r. 21 del 10 dicembre 2019, (Burl n.50 del 13.12.2019) "Seconda legge di semplificazione 2019" sono stati modificati la l.r.16/2016 ed il regolamento regionale n.4 agosto 2017 n.4. In particolare, sono stati modificati gli articoli 23,25 e 43 della l.r.16/2016 e conseguenti modifiche al r.r.4/2017, relativamente all'accesso ai servizi abitativi pubblici (SAP) da parte di nuclei familiari in condizioni di indigenza e di aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio da parte degli enti proprietari e gestori.
Le modifiche all’art. 23, comma 3, hanno la finalità di eliminare l’attestazione di indigenza e la presa in carico da parte dei servizi sociali comunali quale conditio sine qua non per la presentazione della domanda per l’assegnazione di un alloggio SAP. Ai nuclei familiari che presenteranno domanda in qualità di indigenti sarà sufficiente disporre di una condizione economica pari o inferiore a 3000 euro ISEE (soglia determinata dall’art. 13 del r.r. 4/2017). Resta confermato il limite del 20% degli alloggi disponibili annualmente assegnabili alle famiglie indigenti. Poiché si ritiene opportuno prevedere che l’assegnazione di un alloggio SAP ai nuclei familiari indigenti non resti una misura “isolata”, ma venga invece accompagnata da altre misure di sostegno finalizzate all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, si dispone che in caso di assegnazione dell’unità abitativa, i nuclei familiari in condizioni di indigenza siano inseriti in programmi volti al recupero dell’autonomia economica e sociale, definiti dai servizi sociali comunali.
L'introduzione del comma 11 ter all’art. 43 persegue la finalità di allineare l’aggiornamento dell’Anagrafe regionale dell’utenza e del patrimonio svolta dagli enti proprietari e gestori, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento regionale n. 4/2017, prevedendo che l’aggiornamento venga effettuato con cadenza biennale, senza più la possibilità di provvedere annualmente, in linea con le modalità di aggiornamento adottate in concreto dagli enti proprietari che detengono la maggior parte del patrimonio pubblico destinato ai Servizi abitativi pubblici.
Con la modifica approvata si allinea temporalmente alle disposizioni di cui al DPCM 159/2013 (ISEE) anche l’utilizzo della documentazione fiscale (redditi e patrimonio) da considerare per la determinazione dell’ISEE/ERP ai fini dell’aggiornamento dei canoni di locazione.
Con la Legge regionale n. 16/2016 di riforma delle politiche abitative (art. 6), Regione Lombardia considera l’Ambito territoriale del Piano di Zona di cui all’art. 18 della Legge Regionale n.3/2008 quale riferimento per la programmazione dei servizi abitativi.
Il 12 marzo 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 8 marzo 2019 n.3 " Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4 "Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici" pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (Burl Supp. n.11 del 12 marzo 2019) .
Con il Comunicato 2 aprile 2019 n.45, pubblicato sul BURL, Serie Ordinaria 14 del 4 aprile 2019, Regione Lombardia ha fornito indicazioni operative in ordine alla programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale a seguito dell’approvazione del regolamento regionale n. 3/2019.
A decorrere dal 14 dicembre 2019 con la l.r. 21 del 10 dicembre 2019, (Burl n.50 del 13.12.2019) "Seconda legge di semplificazione 2019" sono stati modificati la l.r.16/2016 ed il regolamento regionale n.4 agosto 2017 n.4. In particolare, sono stati modificati gli articoli 23,25 e 43 della l.r.16/2016 e conseguenti modifiche al r.r.4/2017, relativamente all'accesso ai servizi abitativi pubblici (SAP) da parte di nuclei familiari in condizioni di indigenza e di aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio da parte degli enti proprietari e gestori.
Le modifiche all’art. 23, comma 3, hanno la finalità di eliminare l’attestazione di indigenza e la presa in carico da parte dei servizi sociali comunali quale conditio sine qua non per la presentazione della domanda per l’assegnazione di un alloggio SAP. Ai nuclei familiari che presenteranno domanda in qualità di indigenti sarà sufficiente disporre di una condizione economica pari o inferiore a 3000 euro ISEE (soglia determinata dall’art. 13 del r.r. 4/2017). Resta confermato il limite del 20% degli alloggi disponibili annualmente assegnabili alle famiglie indigenti. Poiché si ritiene opportuno prevedere che l’assegnazione di un alloggio SAP ai nuclei familiari indigenti non resti una misura “isolata”, ma venga invece accompagnata da altre misure di sostegno finalizzate all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, si dispone che in caso di assegnazione dell’unità abitativa, i nuclei familiari in condizioni di indigenza siano inseriti in programmi volti al recupero dell’autonomia economica e sociale, definiti dai servizi sociali comunali.
L'introduzione del comma 11 ter all’art. 43 persegue la finalità di allineare l’aggiornamento dell’Anagrafe regionale dell’utenza e del patrimonio svolta dagli enti proprietari e gestori, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento regionale n. 4/2017, prevedendo che l’aggiornamento venga effettuato con cadenza biennale, senza più la possibilità di provvedere annualmente, in linea con le modalità di aggiornamento adottate in concreto dagli enti proprietari che detengono la maggior parte del patrimonio pubblico destinato ai Servizi abitativi pubblici.
Con la modifica approvata si allinea temporalmente alle disposizioni di cui al DPCM 159/2013 (ISEE) anche l’utilizzo della documentazione fiscale (redditi e patrimonio) da considerare per la determinazione dell’ISEE/ERP ai fini dell’aggiornamento dei canoni di locazione.
Allegati
- comunicato ufficio di piano[.pdf 282,75 Kb - 05/01/2022]
- tabella alloggi[.pdf 183,31 Kb - 05/01/2022]
A cura di
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
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Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||||||
Area | Area Istituzionale e Affari Generali | ||||||||||||||
Responsabile | Dott. Sebastiano Tomagra | ||||||||||||||
Referente | Manuela Stefanoni | ||||||||||||||
Indirizzo | Viale IV Novembre, 20 | ||||||||||||||
Telefono |
0377/69901 int.5 |
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segreteria@comune.casellelandi.lo.it |
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PEC |
info@pec.comune.casellelandi.lo.it |
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Apertura al pubblico |
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